Art. 57 codice dei beni culturali — Cessione di beni culturali in favore dello Stato
(( Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva