Art. 67 codice dei beni culturali — Altri casi di uscita temporanea
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[1]Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
- a)costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
- b)costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
- e)debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
- d)la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non puo' essere, comunque, superiore a quattro anni. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. ((7))
[2]AGGIORNAMENTO (7) --------------- Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.
Testo vigente dal 24 aprile 2008 al 13 luglio 2011 · versione 7 su Normattiva