Beni culturali – Tutela – Acquisto coattivo per valore – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Denunciata lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e del principio di uguaglianza – Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il rimettente, da un lato, non espone i motivi della asserita lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura; quanto, poi, alla doglianza di disparità di trattamento, si limita a dedurre che per le ulteriori tipologie di cose elencate dall’art. 65, comma 3, alle lett. b) e c), sottoposte, al pari di quelle oggetto della norma censurata, all’acquisto coattivo non è prevista alcuna soglia di valore ma non argomenta in merito alla evocata lesione del principio di eguaglianza né descrive la consistenza delle categorie di oggetti di rilievo culturale poste a raffronto né indaga il contesto normativo in cui si colloca tale differenziazione sul piano economico. (Precedenti: S. 5/2025 - mass. 46615; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 108/2023 - mass. 45553).
sentenza 51/2026massima n. 47555 Riguarda ancheart. 65 Codice dei beni culturali e del paesaggioart. 68 Codice dei beni culturali e del paesaggio
Beni culturali - Tutela - Acquisto coattivo per valore - Ambito di applicazione - Inclusione delle opere d'arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d'arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) - Omessa previsione - Denunciata violazione della tutela del patrimonio culturale e del principio del buon andamento della p.a. - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 035004)
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il legislatore, nel perimetrare l’ambito applicativo dell’acquisto coattivo per valore, limitandolo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500, ha operato un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica privata nel settore, non pregiudicando, al contempo, il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.
sentenza 51/2026massima n. 47556 Riguarda ancheart. 65 Codice dei beni culturali e del paesaggioart. 68 Codice dei beni culturali e del paesaggio