Art. 78 codice dei beni culturaliTermini di decadenza e di prescrizione dell'azione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, (( lettere a) e b).))

Testo vigente dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art78 · fonte su Normattiva