Art. 80 codice dei beni culturali — Pagamento dell'indennizzo
L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale e' rimessa copia del processo verbale medesimo. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva