Art. 457Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate

All'atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario e' tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall'autorita' marittima mercantile ovvero delle indennita' e del compenso spettante al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'amministrazione doganale, facendo constare l'avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale e' rimessa al proprietario delle cose ritirate, l'altra e' conservata nell'ufficio, e la terza e' tra smessa al capo del compartimento.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art457 · fonte su Normattiva