Art. 81 codice dei beni culturali — Oneri per l'assistenza e la collaborazione
Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva