Art. 1774 c.c.
Luogo di restituzione e spese relative
[1]Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
[2]Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva