Art. 11PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Le disposizioni del presente codice non si applicano:

  • a)agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita' relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;
  • b)agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
  • 1)energia;
  • 2)combustibili destinati alla produzione di energia.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art11 · fonte su Normattiva