Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Le disposizioni del presente codice non si applicano:
- a)agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita' relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;
- b)agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
- 1)energia;
- 2)combustibili destinati alla produzione di energia.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva