Art. 115PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attivita': a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; b)l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a)la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118; b)l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art115 · fonte su Normattiva