Art. 116 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Per quanto riguarda l'elettricita', il presente capo si applica alle seguenti attivita': a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; b)l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'. L'alimentazione con elettricita' di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: a)la produzione di elettricita' da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;
- b)l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva