Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
- a)fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b)alimentare tali reti con acqua potabile. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1:
- a)progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
- b)smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva