Art. 121PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

  • a)estrazione di gas o di petrolio;
  • b)prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Rimangono escluse le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art121 · fonte su Normattiva