Art. 121 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
- a)estrazione di gas o di petrolio;
- b)prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Rimangono escluse le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva