Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva