Art. 160 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonche' appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e' determinato in base alle caratteristiche della parte separata. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
- a)se una parte dell'appalto o della concessione e' disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne' il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
- b)se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti puo' essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 1 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva