Art. 17-bis — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Testo vigente dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023 · versione 4 su Normattiva