Contratti pubblici - Concessioni - Concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica - Obbligo a carico dei titolari di esternalizzare i contratti inerenti alla concessione stessa, mediante appalto a terzi dell'80 per cento - Assegnazione della parte restante a società in house o controllate o collegate ovvero ad operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato - Violazione dei principi di ragionevolezza e di libera iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale. (Classif. 065004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost. l'art. 1, comma 1, lett. iii ), della legge n. 11 del 2016 e l'art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, che obbligano i titolari delle concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, a esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, nonché di realizzare la restante parte di tali attività tramite società in house o società controllate o collegate ovvero operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Le disposizioni censurate dal Consiglio di Stato pongono vincoli alla piena esplicazione della libertà di iniziativa economica; se, infatti, legittimamente, in base a quanto previsto all'art. 41 Cost., il legislatore può intervenire a limitare e conformare la libertà d'impresa in funzione di tutela della concorrenza - nello specifico ponendo rimedio ex post al vulnus conseguente a passati affidamenti diretti avvenuti al di fuori delle regole del mercato - il perseguimento di tale finalità incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti. Al contrario, l'obbligo censurato costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica, in violazione anche di un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente. L'irragionevolezza si collega innanzitutto alle dimensioni del suo oggetto, perché la parte più grande delle attività concesse deve essere appaltata a terzi e la modesta percentuale restante non può comunque essere compiuta direttamente, trasformando così l'imprenditore concessionario in una stazione appaltante. Né vale in proposito osservare che resterebbero comunque garantiti i profitti della concessione, giacché, anche a prescindere da ogni considerazione di merito al riguardo, è evidente che la garanzia della libertà di impresa non investe soltanto la prospettiva del profitto ma attiene anche, e ancor prima, alla libertà di scegliere le attività da intraprendere e le modalità del loro svolgimento.
Riguarda ancheart. 1 legge 11/2016
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità consequenziale - Casi - Norma organica a quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la medesima pronuncia (nel caso di specie: disposizioni che fissano il termine per l'adeguamento delle concessioni agli obblighi dichiarati costituzionalmente illegittimi e disciplinano la verifica di appalti pubblici al loro rispetto). (Classif. 204003).
Le disposizioni che integrano la normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, costituendo un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, ne devono pertanto seguire la stessa sorte. (Nel caso di specie, è dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, che, in materia di concessioni di appalti pubblici, rispettivamente fissano il termine per l'adeguamento delle concessioni a quanto previsto dal comma 1 e disciplinano la verifica del rispetto dei limiti di cui al predetto comma 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo).