Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Le disposizioni del presente codice non si applicano:
- a)alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- b)alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- c)alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva