Art. 197PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalita' di cui all'articolo 84. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c). I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacita' economica e finanziaria, di un'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art197 · fonte su Normattiva