Art. 199 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed e' definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile ((all'amministrazione)), l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.12 Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validita' triennale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno fino all'entrata in vigore ((del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)).12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
12Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
Testo vigente dal 18 giugno 2019 al 1 luglio 2023 · versione 12 su Normattiva