Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Norma successivamente abrogata - Applicabilità nel giudizio a quo - Sussistenza - Ammissibilità delle questioni.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm. L'intervenuta abrogazione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, della norma censurata, ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. a ), del d.l. n. 32 del 2019, non incide sulla rilevanza delle questioni poiché, ai sensi del successivo comma 23, la nuova disciplina si applica ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, non riguarda i processi a quibus .
Riguarda ancheart. 120 Codice del processo amministrativo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Corretta motivazione del rimettente - Sussistenza.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). Il rimettente, adito con due speculari giudizi (uno sull'aggiudicazione e l'altro sull'ammissione) motiva correttamente di dover fare applicazione della norma censurata per decidere sull'ammissibilità dei ricorsi.
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Prospettazione della questione incidentale - Applicabilità ratione temporis della norma censurata nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile sulla rilevanza.
Non è implausibile la motivazione del rimettente sull'applicabilità ratione temporis della norma censurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 e 220 del d.lgs. n. 50 del 2016, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., avente ad oggetto le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il giudice a quo argomenta sulla ricorrenza del presupposto di operatività della pubblicazione del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto, e sulla sussistenza di una controversia avente ad oggetto il possesso in capo all'aggiudicataria di un requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione.
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Processo amministrativo - Controversie relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Onere di immediata impugnazione dell'altrui ammissione alla gara - Preclusione, in caso contrario, della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale - Denunciata violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo - Contraddittorietà e perplessità delle censure - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per contraddittorietà e perplessità delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). Il rimettente, deducendo che il rito "super speciale" previsto dalla norma censurata potrebbe avere un effetto dissuasivo delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse, non compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, non sviluppa ulteriormente la questione e prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti parametri costituzionali.
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Processo amministrativo - Controversie relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - Onere di immediata impugnazione dell'altrui ammissione alla gara - Preclusione, in caso contrario, della facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza, eguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, alterazione della struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa, imposizione di costi eccessivi alla parte ricorrente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). L'onere imposto dal legislatore non può ritenersi irragionevole, né rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, e neppure altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa, in quanto il concorrente vanta un interesse - strumentale o procedimentale, ma pur sempre proprio e personale - alla corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara, poiché la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione. Il lamentato aggravio economico a carico della parte ricorrente - dovuto al cumulo dei contributi unificati - è, nell'argomentazione del rimettente, ancillare rispetto alla tesi principale, sicché, una volta ritenuta legittima l'emersione legislativa dell'interesse procedimentale alla corretta cristallizzazione della platea dei concorrenti, esso non mantiene un'autonoma forza logica. La giurisprudenza della Corte EDU segue direttrici ermeneutiche analoghe a quelle della Corte costituzionale in relazione al diritto di difesa e alla sua effettività, lasciando all'autonomia degli Stati membri un certo margine di apprezzamento nella configurazione del diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione di eventuali limiti, a condizione che siano posti per uno scopo legittimo, rispettino il principio di proporzionalità e non abbiano l'effetto di rendere impossibile od oltremodo difficile l'esercizio del diritto convenzionale.
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Giustizia amministrativa - Finalità - Tutela di interessi sostanziali - Previsto onere di impugnazione in capo alla parte finalizzato alla tutela di interessi strumentali (nella specie: la corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alle procedure di gara) - Possibilità, purché sussista un solido collegamento con l'interesse finale.
Se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost. hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della loro tutela attraverso una sua anticipazione, senza che ciò sia distonico rispetto ai citati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l'interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell'azione amministrativa, anche al costo di alterare l'equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei processi a carattere dispositivo. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., è stato ritenuto che la scelta del legislatore di fare emergere, all'interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l'ammissione di altri concorrenti - imponendo all'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'onere di impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni, il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure - non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva degli invocati parametri costituzionali).
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