Art. 94PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:

  • a)l'offerta e' conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonche' nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;
  • b)l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art94 · fonte su Normattiva