Art. 12 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)
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[1]delle strutture e degli impianti.
[2]1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
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