Art. 12 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

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[1]delle strutture e degli impianti.

[2]1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art12 · fonte su Normattiva