Art. 13 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

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[1]particellare di esproprio.

[2]1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni. 2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. Vanno inoltre indicate le zone (per opere punutali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera. 3. Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonche' delle superfici interessate. 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art13 · fonte su Normattiva