Art. 17 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

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1. Il progetto definitivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna. 2. Il cronoprogrammma e' composto:

  • a)da una rappresentazione grafica di tutte le attivita' costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto del progetto fino alle piu' elementari attivita' gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei costi e dei tempi;
  • b)da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste. 3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art17 · fonte su Normattiva