Art. 19 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

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[1]componenti il progetto esecutivo.

[2]1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui all'articolo 166 del codice. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:

  • a)relazione generale;
  • b)relazioni specialistiche;
  • c)elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
  • d)calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  • e)piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  • f)piani di sicurezza e di coordinamento;
  • g)manuale di gestione ambientale dei cantieri;
  • h)progetto di monitoraggio ambientale;
  • i)computo metrico estimativo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art19 · fonte su Normattiva