Art. 22 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

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[1]grafici del progetto esecutivo.

[2]1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:

  • a)dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
  • b)dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
  • c)dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
  • d)dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
  • e)dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
  • f)dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato;
  • g)dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art22 · fonte su Normattiva