Art. 22 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)
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[1]grafici del progetto esecutivo.
[2]1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:
- a)dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b)dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c)dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d)dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
- e)dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- f)dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'articolo 11, comma 6, del presente allegato;
- g)dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
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