Art. 23 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
[1]esecutivi delle strutture e degli impianti.
[2]1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo. 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'. 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
- a)gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
- 1)per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature per la precompressione;
- 2)per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
- 3)per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione;
- b)la relazione di calcolo contenente:
- 1)l'indicazione delle norme di riferimento;
- 2)la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie;
- 3)l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- 4)le verifiche statiche. 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a)gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b)l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c)la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva