Art. 37 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

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[1]garanzie.

[2]1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di ((con il limite di cinque milioni di euro)) per i rischi derivanti dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:

  • a)nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
  • b)nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
  • c)tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, ((con il limite di cinque milioni di euro));
  • d)nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto. 2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e' a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

Testo vigente dal 17 ottobre 2008 al 19 aprile 2016 · versione 18 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art37 · fonte su Normattiva