Art. 100 — Concorsi di progettazione esclusi (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
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Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
- a)ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
- b)ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
- c)ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attivita'.
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