Art. 115 — Adeguamenti dei prezzi (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva