Art. 123 — Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori (art. 23, legge n. 109/1994)
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sollevate per violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62), 117 e 118 Cost. La ricorrente, da un lato, si limita a riportare il contenuto della disposizione censurata senza specificare quali sarebbero le norme richiamate che eccedono l'ambito della competenza legislativa statale debordando in ambiti afferenti alla potestà legislativa regionale; dall'altro, quando richiama talune norme (artt. 75 e 86, commi 1 e 2), si limita a censurare il loro carattere dettagliato senza ulteriori argomentazioni e, soprattutto, senza avere rapportato la doglianza ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 70 — Procedure di scelta e relativi presupposti
Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 …
Art. 156 — Procedura ristretta
Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione…
Art. 76 — Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione…
Art. 161
Pubblicita' e avviso periodico indicativo. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono…
Art. 155 — Tipi di procedure
Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformita' alle …
Art. 81 — Avvisi di pre-informazione
Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art123 · fonte su Normattiva