Art. 125
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Apro la norma…
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina dei contratti in economia - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Riferimento delle censure a disposizioni eterogenee nei contenuti in relazione ad una pluralità di ambiti materiali potenzialmente evocabili - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, commi da 5 a 8 e 14, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale disciplina l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., per il carattere eccessivamente dettagliato delle norme censurate. A fronte dell'eterogeneità dei contenuti delle norme denunciate e della pluralità degli ambiti materiali che potrebbero venire in rilievo, la ricorrente si è limitata a prospettare la natura analitica delle norme stesse, senza specifiche argomentazioni a sostegno delle doglianze prospettate.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art125 · fonte su Normattiva