Art. 140
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[1]Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto ((...)). (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
[2]1. Le stazioni appaltanti ((...)), in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ((ai sensi degli articoli 135 e 136)), potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.
Testo vigente dal 13 luglio 2011 al 28 dicembre 2011 · versione 35 su Normattiva