Art. 146
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Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante puo':
- a)imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facolta' per i candidati di aumentare tale percentuale;
- b)invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva