Art. 157

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Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi ((dell'articolo 100)) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ((, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile)); detti obbligazioni e titoli di debito ((possono essere dematerializzati)) e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo ((non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile)). ((La documentazione di offerta deve)) devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ((ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi)), possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente, della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (( Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facolta' del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

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Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 41, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 12 novembre 2014 al 19 aprile 2016 · versione 73 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art157 · fonte su Normattiva