Art. 159
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In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa' che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione che: 12
- a)la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- b)l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. (( La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. )) Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. ((2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152
12Il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ll)) che "all'articolo 159: 1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto» sono soppresse".
Testo vigente dal 17 ottobre 2008 al 25 marzo 2012 · versione 18 su Normattiva