Art. 18

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Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

  • a)ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
  • b)ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
  • c)alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 17 ottobre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art18 · fonte su Normattiva