Art. 18
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Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
- a)ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
- b)ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
- c)alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 17 ottobre 2008 · versione 0 su Normattiva