Art. 193
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Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorita', nonche' alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva