Art. 2

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L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 28 dicembre 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art2 · fonte su Normattiva