Art. 203Progettazione (art. 8, d.lgs. n. 30/2004)

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L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo' comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 17 ottobre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art203 · fonte su Normattiva