Art. 207Enti aggiudicatori (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)

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La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

  • a)che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
  • b)che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro ((dall'autorita' competente)). Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.

Testo vigente dal 1 febbraio 2007 al 19 aprile 2016 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art207 · fonte su Normattiva