Art. 215
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Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
- a)422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b)5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva