Art. 217

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La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivita' in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunita'. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del comma 1.

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art217 · fonte su Normattiva