Art. 220 — Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara (art. 40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
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Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221.
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