Art. 220
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva