Art. 222 — Accordi quadro nei settori speciali (art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2007 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi ((dell'articolo 221)), comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Testo vigente dal 1 febbraio 2007 al 19 aprile 2016 · versione 4 su Normattiva