Art. 233 — Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione (articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
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I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessita' oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita' economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilita'. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
- a)escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
- b)selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;
- c)nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformita' ai criteri selettivi del presente articolo.
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