Processo amministrativo - Giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Responsabilità per lite temeraria - Adozione di una decisione fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati - Previsione, fermo restante quanto stabilito dall'art. 26 del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio - Asserita violazione del principio di uguaglianza - Asserita lesione del principio di legalità - Asserita incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Asserita lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione dei principi del giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 246- bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 in quanto, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 3, lettera b ), numero 9) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), inserendo nel corpo dell'art. 4, comma 1, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) - concernente «Ulteriori abrogazioni» - dopo il numero 36), il «36- bis ) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246- bi s», ha determinato l'abrogazione della norma denunciata. Pertanto, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo sopra descritto (con incidenza non solo sulla norma denunciata, ma anche su quella assunta a tertium comparationis ), gli atti devono essere rimessi al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - V. citate ordinanze n. 232, n. 190, n. 180 e n. 168 del 2012