Art. 251-bis

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione europea, alternativamente:

  • a)la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
  • b)una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio;
  • c)una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui e' stato proposto il ricorso. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), puo' anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce gia' l'oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne viene a conoscenza. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto rimedio. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e' formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e' resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo' chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d'intesa, nonche', all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.

Testo vigente dal 27 aprile 2010 al 19 aprile 2016 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art251bis · fonte su Normattiva